IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 12 con il quale il  Governo  e'  delegato  ad
introdurre norme per ridurre le incertezze nella  determinazione  del
reddito    e    della    produzione    netta    e    per     favorire
l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti  in  Italia,
in applicazione delle raccomandazioni degli organismi  internazionali
e dell'Unione europea; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visti i pareri  della  VI  Commissione  finanze  della  Camera  dei
deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione finanze  e  tesoro
del Senato della Repubblica del 9 giugno 2015 e della  V  Commissione
bilancio tesoro e programmazione della Camera  dei  deputati  del  17
giugno 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale 
 
  1. L'articolo 8  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' abrogato. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo l'articolo 31-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 31-ter (Accordi  preventivi  per  le  imprese  con  attivita'
internazionale). - 1. Le imprese con attivita'  internazionale  hanno
accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di   accordi
preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti: 
    a)  preventiva  definizione  in  contraddittorio  dei  metodi  di
calcolo del valore normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma  7,
dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e dei valori di uscita o di ingresso in caso di  trasferimento  della
residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo  testo  unico.  Le  imprese   che   aderiscono   al   regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al
periodo precedente anche al  fine  della  preventiva  definizione  in
contraddittorio dei  metodi  di  calcolo  del  valore  normale  delle
operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; 
    b) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili  e  perdite  alla
stabile organizzazione in un altro Stato  di  un'impresa  o  un  ente
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto
non residente; 
    c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei  requisiti
che configurano una stabile  organizzazione  situata  nel  territorio
dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dalle
vigenti  Convenzioni   contro   le   doppie   imposizioni   stipulate
all'Italia; 
    d) applicazione ad un caso concreto di norme,  anche  di  origine
convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi,
interessi e royalties e altri componenti reddituali a o  da  soggetti
non residenti. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il  periodo
d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro  periodi
d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti ai fini degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti
dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi  conclusi
con le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, gli accordi di  cui  al  comma  1  vincolano  le  parti,
secondo quanto convenuto con dette autorita', a decorrere da  periodi
di imposta precedenti purche' non anteriori al periodo  d'imposta  in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte  del
contribuente. 
  3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu'  dei  periodi  di  imposta
precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla  data
di  presentazione  dell'istanza,  relativamente  a  tali  periodi  di
imposta e'  concessa  la  facolta'  al  contribuente  di  far  valere
retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si  renda  a  tal
fine    necessario    rettificare    il    comportamento    adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla  presentazione
della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo  2,  comma  8,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
  4.  In   base   alla   normativa   comunitaria,   l'Amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 
  5.   Per   i   periodi   d'imposta   di   validita'   dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli  articoli
32 e seguenti soltanto in relazione a  questioni  diverse  da  quelle
oggetto dell'accordo medesimo. 
  6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al  competente
Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  stabilito  con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con  il  medesimo
provvedimento sono definite le modalita' con le quali  il  competente
Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e
del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto  su
cui l'accordo si basa. 
  7.  Qualunque  riferimento  all'articolo  8  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve  intendersi  effettuato
al presente articolo.». 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  di  cui  all'articolo  31-ter,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  da  emanarsi,
in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
          sistema fiscale piu' equo, trasparente  ed  orientato  alla
          crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              Il testo vigente dell'art. 12  della  citata  legge  11
          marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "Art. 12. (Razionalizzazione della  determinazione  del
          reddito di impresa e della produzione netta) 
              1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1,  norme  per  ridurre  le
          incertezze  nella  determinazione  del  reddito   e   della
          produzione netta e  per  favorire  l'internazionalizzazione
          dei soggetti economici operanti in Italia, in  applicazione
          delle  raccomandazioni  degli  organismi  internazionali  e
          dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a) introduzione di criteri chiari  e  coerenti  con  la
          disciplina di redazione del bilancio,  in  particolare  per
          determinare  il  momento  del  realizzo  delle  perdite  su
          crediti, ed estensione del regime fiscale previsto  per  le
          procedure concorsuali anche ai  nuovi  istituti  introdotti
          dalla riforma del diritto fallimentare  e  dalla  normativa
          sul sovraindebitamento,  nonche'  alle  procedure  similari
          previste negli ordinamenti di altri Stati; 
              b) revisione della disciplina impositiva riguardante le
          operazioni transfrontaliere,  con  particolare  riferimento
          all'individuazione della residenza fiscale,  al  regime  di
          imputazione  per  trasparenza  delle  societa'  controllate
          estere e di quelle collegate, al regime  di  rimpatrio  dei
          dividendi  provenienti  dagli  Stati  con  regime   fiscale
          privilegiato, al  regime  di  deducibilita'  dei  costi  di
          transazione commerciale  dei  soggetti  insediati  in  tali
          Stati,   al   regime   di   applicazione   delle   ritenute
          transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei
          lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione  delle
          stabili organizzazioni all'estero e di quelle  di  soggetti
          non residenti insediate in Italia,  nonche'  al  regime  di
          rilevanza delle perdite di societa'  del  gruppo  residenti
          all'estero; 
              c)  revisione  dei  regimi   di   deducibilita'   degli
          ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi
          e di  particolari  categorie  di  costi,  salvaguardando  e
          specificando  il  concetto  di  inerenza  e  limitando   le
          differenziazioni tra settori economici; 
              d) revisione, razionalizzazione e  coordinamento  della
          disciplina delle societa' di comodo e del regime  dei  beni
          assegnati ai soci o ai loro familiari, nonche' delle  norme
          che regolano il trattamento dei cespiti  in  occasione  dei
          trasferimenti di proprieta', con l'obiettivo, da  un  lato,
          di evitare vantaggi fiscali dall'uso di  schermi  societari
          per utilizzo personale di beni aziendali o di  societa'  di
          comodo e, dall'altro,  di  dare  continuita'  all'attivita'
          produttiva in caso di trasferimento della proprieta', anche
          tra familiari; 
              e)  armonizzazione  del  regime  di  tassazione   degli
          incrementi di valore emergenti  in  sede  di  trasferimento
          d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile,  a
          quello previsto per i conferimenti.". 
              Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della  legge  11
          marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              "7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.". 
 
          Note all'art. 1: 
              L'art. 8 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici), abrogato dal
          presente decreto, disciplinava la procedura  di  ruling  di
          standard internazionale. 
              Il  decreto  del   Presidente   della   Repubblica   29
          settembre1973, n. 600, reca "Disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi". 
              Il  Provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
          Entrate del  23  luglio  2004  reca  disposizioni  volte  a
          consentire alle imprese  con  attivita'  internazionale  di
          accedere   alla   procedura   di   ruling    internazionale
          disciplinata dall'art. 8  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269.